Con la risposta n. 267 del 27 marzo 2023, Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune disposizioni in merito alla disciplina dei trust. In particolare, occupandosi del caso in oggetto, ha specificato che l’interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dello stesso prodotto, fa venir meno l’applicazione delle regole fiscali con riferimento sia al trust opaco che al trust trasparente.
Panoramica sul trust
L’istituto del trust ha trovato applicazione ad opera della legge n. 364/1989 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1992. Tale istituto disciplina sostanzialmente un rapporto giuridico fiduciario tramite il quale un soggetto definito “disponente” trasferisce al “trustee“, dei beni, di qualsiasi natura, affinché questo li gestisca e amministri.
Inoltre, nel tema dell’imposizione diretta, i trust, sia residenti che non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi d’imposta sul reddito delle società (IRES).
Nel caso, oggetto d’esame, l’istante crede che il trust debba essere riconosciuto fiscalmente “trust opaco“, ovvero un trust senza beneficiario di reddito individuato, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Conclusione delle Entrate
L’esame delle clausole dello Statuto del trust dell’atto istitutivo mostra che il potere gestorio del trustee risulta tuttora limitato dal guardiano che ha mantenuto il consenso vincolante rispetto alle diverse attività del trustee. Inoltre emerge, anche, che il guardiano continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal disponente, seppure congiuntamente ad uno dei beneficiari attuali, e che il trustee continua a poter essere revocato, in ogni momento e senza giusta causa, dal guardiano.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nonostante le modifiche allo Statuto del trust e riportate dall’Istante nello stesso interpello, il trust deve essere tuttora ritenuto inesistente sotto il profilo dell’imposizione dei redditi.
Il reddito di cui appare titolare il trust deve essere assoggettato ad imposizione, per imputazione, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, nel caso di specie il disponente.
Sitografia
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