Con la sentenza n.52 del 28 marzo 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del D.L. 138/2011 riguardo la contrattazione di prossimità.
La questione
La questione, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, poneva in dubbio quanto asserito nel D.L. 138/2011 riguardo l’efficacia degli accordi collettivi stipulati a livello territoriale o aziendale che, prevedendo specifiche intese, possono regolare la disciplina del rapporto di lavoro e derogare le disposizioni di legge e delle relative regolamentazioni. Nello specifico, i lavoratori avevano impugnato la sentenza di rigetto della loro domanda di riconoscimento delle differenze retributive da parte: scatti di anzianità, ferie e altri istituti retributivi non erano stati pagati in quanto il contratto di prossimità sottoscritto dall’azienda presso la quale erano assunti prevedeva un peggioramento delle condizioni economiche rispetto al contratto collettivo nazionale e di riferimento.
La Corte d’Appello
In prima battuta, nonostante l’adesione dei suddetti lavoratori ad un’organizzazione diversa da quella sottoscrivente il contratto di secondo grado e il dissenso degli stessi dell’accordo, la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto che l’efficacia della contrattazione di prossimità potesse essere estesa a tutti i lavoratori presenti in azienda.
Secondo l’art. 8 del sopracitato D.L. l’efficacia ‘universale’ degli accordi di prossimità si basa sulla sottoscrizione degli stessi da parte delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o territoriale operanti in azienda e sul criterio maggioritario. Inoltre, secondo la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 27115/2017 è condotta antisindacale l’obbligo da parte del datore di lavoro applicare l’accordo anche agli aderenti a sindacati diversi e non firmatari del contratto di prossimità.
La sentenza della Corte Costituzionale
Secondo la Corte Costituzionale, la non adesione dei lavoratori e delle associazioni sindacali non inficia la validità dell’accordo di secondo livello, ma fa sì che l’efficacia dello stesso non risulti erga omnes. Pur riconoscendo i presupposti previsti dall’art. 8 del D.L. 138/2011, nella sentenza viene ribadita l’importanza del contratto di prossimità come strumento finalizzato alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, agli incrementi della competitività, del salario e della partecipazione, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali.
Viene pertanto dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale in materia di contrattazione di prossimità: la Corte d’Appello di Napoli ha espresso giudizio considerando il contratto di prossimità come ordinario e quindi applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda e non motivando in modo plausibile la riconducibilità del contratto di prossimità secondo quanto previsto dall’art. 8 D.L.138/2011.
Sentenza 52/2023 Corte Costituzionale
Alessia Mirabella

