In ambito di applicazione del regime di affrancamento, Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una società che, nella redazione del proprio bilancio di esercizio adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS, nati per garantire compatibilità di bilancio di Paesi diversi e consentire elevati livelli di trasparenza.
Nel caso specifico, nella risposta n. 273 dell’Amministrazione finanziaria, l’istante ritiene di poter usufruire del regime dell’affrancamento di cui all’art. 15, comma 10, del decreto-legge n. 185/2008, anche non avendo potuto versare l’imposta sostitutiva entro il termine fissato al 30 giugno 2022, che però risulta essere un requisito fondamentale per l’applicabilità.
Imposta sostitutiva, requisiti per l’affrancamento
Si precisa, in merito al versamento di un’imposta sostitutiva, che il regime dell’affrancamento, quale regime opzionale, si perfeziona proprio con il versamento di tale imposta. E al verificarsi di tale presupposto, il contribuente è libero di aderire.
Pertanto, è essenziale ricordare, in conseguenza di quanto esposto sopra, che il versamento rappresenta un elemento costitutivo dell’opzione, la cui assenza impedisce il corretto esercizio e l’esatta manifestazione di volontà, elementi che non possono essere dimenticati in sede di ravvedimento, che si trasformerebbe così in remissione in bonis.
Lo stesso vale per l’applicazione del principio contabile IFRS 3.
Agenzia delle Entrate sottolinea a tal proposito che lo stesso non fissa un lasso temporale minimo che deve necessariamente trascorrere per la determinazione dei valori da tenere in considerazione, ma solo un termine massimo, da leggersi quindi in conformità del decreto-legge n. 185/2008. Inoltre, non vieta, né limita, il tempestivo esercizio dell’opzione in esame e, dunque, il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stata posta in essere l’operazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fondazionenazionalecommercialisti.it
www.redigo.info
Melania Baroncini

