L’INPS diffonde le informazioni sul riconoscimento dei benefici ai dipendenti privati tramite l’applicazione delle novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità, introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, che dà attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
Già dal 24 gennaio 2019 la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo avevano raggiunto un accordo provvisorio su alcuni elementi chiave della proposta di direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. L’obiettivo era quello di promuovere un buon equilibrio tra impegni familiari e professionali e rafforzare le pari opportunità tra donne e uomini sul posto di lavoro e a casa.
Ieri 4 aprile 2023, con il D.Lgs. n. 105/2022 è stata raggiunta:
- la modifica dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, con l’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3;
- la novella del comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo;
- la modificato del comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”, di cui all’articolo 1, comma 36, alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Inoltre, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa può essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.
Informazioni sul permesso per assistenza disabili gravi
Il D.Lgs. n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Aggiornata l’applicazione per la presentazione telematica della domanda di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992
La dichiarazione del disabile, che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente. Resta impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, come precisa, il comma 6, articolo 33, Legge n. 104/92. Inoltre, rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Da tenere in mente
Per quanto riguarda la cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, la circolare, segnala che la fruizione di tali tipologie di benefici in favore della stessa persona con disabilità grave deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
Prolungamento del congedo parentale
E’ stato stabilito che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
L’INPS evidenzia che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riguardare esclusivamente gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio. La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Congedo straordinario
In materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, è stata introdotta la figura del convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Ai fini della spettanza del diritto, l’INPS segnala, tra l’altro, che, in base al quadro normativo vigente, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso, sia da persone di sesso diverso.
Qualificazione di parte dell’unione civile: dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile. Trattandosi in entrambe le fattispecie di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.
L’INPS fornisce, quindi, l’ordine di priorità dei soggetti che possono usufruire del congedo in esame: coniuge convivente, padre/madre, figli conviventi, e così via.
A conclusione della circolare, le indicazioni procedurali per i permessi e i congedi straordinari, oltre che le istruzioni operative per i datori di lavoro privati e pubblici e sul regime fiscale.
Sitografia
www.inps.it

