Agenzia delle Entrate, mediante la risposta n. 276 del 4 aprile 2023, fornisce chiarimenti in materia di Patent Box ed in particolare circa la possibilità di trasferire la penalty protection all’avente causa di un conferimento di ramo d’azienda in relazione all’opzione PB eserciata dal dante causa per l’utilizzo indiretto dei beni agevolabili.
Nello specifico, l’Istante ha chiesto se la trasferibilità automatica dell’opzione esercitata dal dante causa per il periodo 2020-2024 e limitatamente all’uso indiretto dei beni agevolabili in regime di autoliquidazione, trovi applicazione anche con riferimento alla penalty protection, ai sensi del c.d. “‘decreto crescita”.
Risposta AE, penalty protection fino alla scadenza dell’opzione quinquennale
Si rammenta che, come ben specificato dal Provvedimento del Direttore di AE n. 52642/2023, i soggetti non obbligati all’attivazione delle procedure previste dall’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, che hanno esercitato tanto il regime PB che l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime Patent Box fino alla sua scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.
A conclusione, si ritiene che, per effetto del conferimento d’azienda, al trasferimento dell’opzione Patent Box consegue anche la possibilità di beneficiare della penalty protection per tutta la durata residua dell’agevolazione in esame. Pertanto, la società conferitaria, all’interno del caso in oggetto, che intende usufruire del regime agevolativo opzionale è legittimata a fruire del regime precedente e della relativa penalty protection anche per il periodo d’imposta 2022.
La penalty protection di cui al comma 2, dell’art. 4, del “decreto crescita” deve continuare a trovare applicazione fino alla scadenza naturale dell’opzione quinquennale del vecchio Patent Box, in quanto questa costituisce parte integrante dell’agevolazione stessa.
Sitografia
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