In relazione alle eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica (ACE) maturate negli esercizi di validità dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale, si ritiene che siano pienamente operanti le disposizioni limitative contenute nell’articolo 172, comma 7, del TUIR, in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo.
Lo ha evidenziato Agenzia delle Entrate tramite la risposta ad interpello n. 278, pubblicata sul sito istituzionale in data 4 aprile 2023.
L’Amministrazione finanziaria si è occupata del caso di una società che ha optato per il consolidato fiscale nazionale, ai sensi del TUIR, con successiva stipula dell’atto di fusione, con effetti contabili e fiscali retrodatati.
Soluzione di Agenzia delle Entrate, ACE e consolidato
Premesso quanto disciplinato in materia di ACE, ai sensi dell’omonimo decreto, e coerentemente a quanto affermato in merito agli interessi passivi, le disposizioni limitative di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR sono operanti anche per le eccedenze ACE, generate dalle società partecipanti al consolidato.
Sitografia
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