Con la risposta n. 286 del 6.4.2023, Agenzia delle Entrate ha ammesso l’applicazione della disciplina sulla remissione in bonis, anche a valere sulla revoca del riallineamento dell’avviamento.
Secondo quanto disciplinato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 370046/2022, la revoca opzionale dei regimi di rivalutazione e riallineamento deve essere esercitata dopo aver presentato una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione viene ammessa; precisando inoltre che tale adempimento doveva essere effettuato entro e non oltre il 28 novembre 2022.
Remissione in bonis, possibile applicarla. I motivi
Nel caso di specie, ovvero quello della società oggetto dell’interpello, non è stato possibile rispettare il termine, dato un “mero errore” dell’istante. Nonostante tale mancanze, però, l’Amministrazione finanziaria crede che sia comunque possibile il ricorso alla remissione in bonis, in quanto, dalla documentazione prodotta, sembra emergere un comportamento coerente con la scelta di revocare il beneficio del riallineamento fiscale.
Ulteriori specifiche
In conclusione, le Entrate specificano anche che, per poter utilizzare in compensazione la prima rata dell’imposta sostitutiva versata, l’istante dovrà comunque presentare la dichiarazione integrativa relativa al modello Redditi SC/2022, ovvero la sottoscrizione da parte dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del decreto n. 322/1998, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

