La legge di Stabilità 2016 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
In relazione ai premi e alle somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento come disposto dall’ultima legge di Bilancio.
Riguardo ai criteri incrementali cui devono essere ancorati i premi di risultato, ne viene rinviata la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, che individui criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere.
Se i premi di risultato riguardano le Pa, no all’agevolazione
Sono escluse dall’ambito applicativo della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche (ex art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001).
Viceversa, ne sono inclusi:
– i datori di lavoro del settore privato;
– gli enti del settore privato che non svolgono attività commerciale in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti.
La risposta agenziale n. 296/2023 è riferita al regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerata l’attività svolta, ovvero l’erogazione di servizi pubblici.
Nel caso in esame, alla società istante «deve essere attribuita la natura giuridica (…) di società in ”house” a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico».
Pertanto, nel presupposto che la società non rientri tra le Amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime agevolativo di cui alla legge di Stabilità 2016, nel rispetto dei criteri ivi previsti.
Sitografia

