Arriva da Agenzia delle Entrate il provvedimento che definisce le modalità attuative relative alla possibilità di fruire in dieci rate annuali di pari importo, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.
In concreto, i crediti che possono essere rateizzati riguardano Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche.
Le disposizioni contenute all’interno del provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023, riportano alcune novità essenziali in materia, come richiesto dal Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023. Si forniscono dunque istruzioni a fornitori e cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.
Disposizioni AE, cosa cambia e le novità in materia di bonus edilizi e relativi crediti
In argomento, si stabilisce che:
- la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
- la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: o agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus; o agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche;
- ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Per valersi delle disposizioni suddette, il fruitore o cessionario, in quanto titolare dei crediti, deve inviare una comunicazione, riportante tipologia di credito, rata annuale nei successivi anni e relativo importo, mediante il servizio web di Entrate, disponibile nella “Piattaforma cessione crediti”, a decorrere dal 2 maggio 2023.
Dal prossimo 3 luglio 2023, la comunicazione potrà essere inviata anche avvalendosi di un intermediario, come sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.
Sitografia
www.redigo.info
Melania Baroncini

