E’ una circolare non lunga la n. 9/E del 19 aprile 2023, che dà istruzioni ai contribuenti sull’accesso e le applicazioni dell’istituto della conciliazione agevolata.
Questa è misura inserita nella legge di Bilancio per il 2023, tra quelle con oggetto la tregua fiscale.
Le precisazioni contenute nel documento di prassi riguardano la procedura conciliativa “fuori udienza”, che permette di definire la lite pendente dinnanzi alla giustizia tributaria (tra contribuente e Agenzia delle Entrate per atti impositivi), attraverso:
– un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e
– l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni.
Le applicazioni della misura
La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso.
In particolare, dalle modifiche introdotte con il Dl n. 34/2023 (c.d. decreto Bollette) deriva che la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.
Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A questo proposito, la 9/E/2023 ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).
Un secondo importante chiarimento interessa, nella circolare 9, le somme già versate in pendenza di giudizio: se gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

