Con la circolare n. 43 del 21.4.2023, INPS ha fornito indicazioni riguardo alle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
In particolare
Con riferimento all’anno 2023, è stata analizzata la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.
Prestazioni economiche: le categorie interessate
Vengono indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi dei seguenti lavoratori:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne
Altre prestazioni
Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2023, anche per altre prestazioni: congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.
Retribuzioni convenzionali orarie
Per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, la cui origine è inquadrata nell’anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
- 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
- 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
- 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome
L’indennità di maternità/paternità e l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza, devono essere invece calcolate utilizzando i seguenti importi:
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022.
- Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato dell’artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
Nella circolare inoltre, le tabelle sui valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Sitografia

