Del regime dei forfetari, che è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, non possono avvalersi i soggetti che nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Questo limite opera, dunque, come causa di esclusione dall’agevolazione: fino a 30.000 euro è un sì al regime di vantaggio; oltre i 30.000 euro è un no al regime di vantaggio.
Se, nel medesimo anno, il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne ha intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre, il limite torna a rilevare quale causa di esclusione; la ratio dell’agevolazione dev’essere, infatti, rinvenuta nella volontà di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico.
Alla luce di ciò, le Entrate ritengono che la previsione di norma escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.
Considerato il richiamo di legge alla soglia di 30.000 euro, quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
In sintesi, il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia che, in assenza di indicazioni contrarie, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, che ecceda i 30.000 euro, ancorché essa sia esente da imposte in Italia.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

