Il legislatore non ha ricondotto la liquidazione del patrimonio tra le procedure concorsuali che legittimano l’emissione della nota di variazione Iva in diminuzione, come per la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Allo stato, è quindi impraticabile un’applicazione in via interpretativa alla liquidazione del patrimonio.
La procedura di liquidazione del patrimonio è contenuta nell’articolo 14-ter della legge n. 3/2012.
In assenza di una espressa previsione normativa, la misura di favore non opera.
Questa interpretazione restrittiva, fornita nella risposta n. 324/E del 9 maggio 2023, sembra corroborata dalla circostanza che l’esplicita delega al Governo ad emanare una norma che estenda l’applicazione dell’articolo 26, commi 3-bis e 10-bis Dpr n. 633/1972 agli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019), in cui è confluita la procedura di liquidazione del patrimonio, conferma che, in base alle norme vigenti, la società istante non sia legittimata ad emettere la nota di variazione in diminuzione.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it

