Due i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 21/2023, del 10 maggio. Riguardano l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.
I committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari – nonché tutti gli altri soggetti inottemperanti – sono tenuti a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute (articolo 17-bis, comma 4, del Dlgs n. 241/1997).
I due codici tributo da indicare
Per consentire il versamento di tali somme, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono dunque istituiti i seguenti codici tributo:
• “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”
• “9600” denominato “Spese di notifica”.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” del soggetto tenuto al versamento.
Rate o versamento unico?
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”, nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero delle rate.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Nessun valore per il codice tributo 9600. Nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti; nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”; nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’ufficio.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

