Con il messaggio n. 1739 del 12.5.2023, INPS informa sull’adozione della Convenzione quadro tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5.3.1990, n. 45.
La convenzione per la ricongiunzione
La legge 5.3.1990, n. 45 riconosce al lavoratore la possibilità di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione in cui risulta iscritto, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione.
Ricongiunzione, nello specifico
L’art. 1 della legge in oggetto, riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le citate forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
In analogia
Anche il libero professionista, iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ha il diritto di esercitare tale facoltà ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Scambio di comunicazioni
Per dare attuazione alla facoltà in oggetto, si è avviato uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).
La convenzione, a quale scopo?
Al fine di semplificare gli adempimenti ai quali sono tenuti gli Enti previdenziali coinvolti, è stata adottata la convenzione quadro in questione, con lo scopo di disciplinare lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni conseguenti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione e la consultazione dei dati relativi alle domande presentate.
Le fasi della convenzione
Nella fase di prima attuazione della convenzione, lo scambio telematico riguarderà esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio dello stesso da parte dell’Istituto.
L’operatività delle altre fasi della convenzione
Si realizzerà a seguito del completamento delle procedure informatiche di ciascuna Parte firmataria e dei relativi colloqui telematici, previa comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Le comunicazioni rese disponibili con tale servizio di scambio telematico si intendono conosciute dalle parti firmatarie a tutti gli effetti di legge.
La stipula delle convenzioni
Avverrà con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, verrà assolto in modalità elettronica. L’INPS e le Casse si faranno carico dei propri costi derivanti dall’attuazione della convenzione.
Avvio dell’iter: a chi rivolgersi
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento, le Casse professionali dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail:
Convenzioni.CAF@inps.it
Sitografia
www.redigo.info

