Dal 15 maggio 2023 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche che semplificano le procedure per l’utilizzo degli strumenti informatici nel Processo tributario telematico.
Processo tributario telematico, gli aggiornamenti
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sulla serie generale n. 102 del 3.5.2023, il decreto 21 aprile con gli aggiornamenti alle regole da seguire per le operazioni di deposito telematico di atti e documenti presso il Sigit, il Sistema informativo della Giustizia tributaria.
Processo tributario telematico: altri aggiornamenti
Con il nuovo disposto è stato aggiornato anche il decreto ministeriale del 4.8.2015, che mette a fuoco le procedure tecniche del Processo tributario telematico ordinate dal regolamento sull’uso degli strumenti informatici e telematici nel PTT.
Le procedure semplificate
Le semplificazioni si riferiscono in particolar modo alle procedure inerenti le firme sugli allegati, che non dovranno più essere apposte tutte in modo digitale. Lo stesso vale per i formati ammessi per gli allegati.
Il sistema del Processo tributario telematico permetterà, inoltre, di depositare unicamente allegati anche non firmati digitalmente, attraverso una nota di deposito documenti generata dal sistema.
I cambiamenti apportati:
- eliminato l’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
- previsto un sistema bloccante che controllerà l’integrità, le dimensioni e i formati sui file durante la fase del loro caricamento, con eventuale invio di comunicazione relativa alla mancata acquisizione dei file;
- trasmissione di atti processuali con sottoscrizioni digitali plurime, che sarà considerata conforme a condizione che almeno una di esse risulti in corso di validità;
- accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
- previsione della validità della firma Pades, già consentita dal sistema insieme alla firma Cades.
Entra, quindi, in vigore – tra le altre – una delle più significative modifiche apportate dal richiamato intervento normativo.
Grazie, dunque, all’aggiornamento operato sull’articolo 10 del Dm 2015, che prevede che gli allegati in argomento “possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale”, in sostanza l’adempimento diventa facoltativo, riducendo gli oneri a carico di coloro che sono coinvolti in liti tributarie. In particolare, per gli atti da depositare con sottoscrizione plurima, basta da ieri che una almeno delle firme apposte sia valida per considerare positiva la trasmissione.
Sitografia
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