L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, ha previsto che anche per il periodo d’imposta 2022 i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti.
Stesse modalità che nel periodo d’imposta precedente
Le modalità di trasmissione delle schede devono, per espressa previsione normativa, essere disciplinate con apposito provvedimento agenziale. Così, con il provvedimento n. 155303 del 16 maggio 2023, viene previsto che per la trasmissione delle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF i sostituti adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta 2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente.
Tali soggetti, quindi, ricevono le buste con le schede dai propri assistiti e le consegnano ad un intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all’Agenzia delle entrate (in ogni caso, entro le scadenze previste).
L’allegato al provvedimento contiene l’obbligo di riservatezza nel quale leggiamo, tra l’altro, che gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario.
Sitografia

