Il GPDP, Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 503 del 26.5.2023, ha rimarcato l’obbligo di un previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La mancata osservazione dell’obbligo comporta la violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori.
Videosorveglianza, il caso in esame
Il Garante della privacy, ha irrogato una sanzione di 50 mila euro a un’azienda di abbigliamento, rea di aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione:
- del Regolamento europeo;
- del Codice privacy;
- dello Statuto dei lavoratori.
Videosorveglianza, l’indagine del GPDP
Per via di una segnalazione sindacale, che reclamava, da parte di una società, il trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza in diversi punti vendita, si è scoperto che, la società in questione, non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, in base alla quale l’installazione di impianti audiovisivi non può avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
La società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di tutela da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati.
Sul controllo a distanza, la Legge n. 300/1970
L’articolo 4, comma 1, della legge in questione, ha stabilito che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo-produttivo e per la sicurezza sul lavoro. Soprattutto, possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla R.S.U. o dalle R.S.A..
Le violazioni del caso
Gli accertamenti del Garante privacy, hanno evidenziato che tutti i negozi erano dotati di videocamere nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori e che quindi, in numerosi punti vendita, l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza.
Parere e verdetto del GPDP
Il Garante, nella newsletter in questione, ha ribadito l’importanza dell’accordo con le rappresentanze aziendali e ha ricordato che, la dimostrazione dell’assenza o del mancato accordo con le RSA O RSU, rappresenta la “conditio sine qua non” per la procedura autorizzatoria. Pertanto, in difetto di accordo tra datore di lavoro e rappresentanze, l’eventuale consenso dei singoli lavoratori, seppur informato, non permetterà di considerare l’installazione legittima e non concederà l’esenzione dalle sanzioni penali, che nel caso in oggetto, sono consistite in una sanzione di 50 mila euro.
Sitografia
www.dottrinalavoro.it

