Con la circolare n. 49 del 31.5.2023, l’INPS fa proprio l’ampliamento delle misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati e, ripercorre attentamente il relativo quadro normativo e le interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare.
Premi di risultato e welfare aziendale
l’Istituto, torna ad interessarsi di premi di risultato e welfare aziendale, evidenziando, come il tipo di fonte delle misure di welfare aziendale, unilaterale o collettiva, si rifletta sul regime fiscale dei costi sostenuti dal datore di lavoro a tal scopo. Infatti, il datore di lavoro ha diritto all’integrale deducibilità dei costi qualora le opere e i servizi, siano offerti in base a contrattazione collettiva di primo o di secondo livello. Conditio sine qua non affinché l’esenzione si verifichi, è che i contributi e i premi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari.
Previdenza
I contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate a casse e fondi e previste da contratti collettivi, da accordi o regolamenti aziendali, con lo scopo di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali, devono soggiacere al contributo di solidarietà del 10% per la quota carico datore.
Documenti di legittimazione
L’erogazione, da parte del datore di lavoro, di beni, prestazioni, opere e servizi, può avvenire mediante documenti di legittimazione (in formato cartaceo o elettronico), riportanti un valore nominale e:
- possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare;
- non possono essere monetizzati;
- non possono essere ceduti a terzi;
- devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
Tuttavia, tali beni e servizi, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo se il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.
Tassazione sostitutiva e premi esenti da imposizioni
Oltre all’evenienza della fruizione della tassazione sostitutiva, al posto di quella ordinaria, il dipendente ha un’ulteriore ipotesi di scelta in relazione ai premi di risultato, consistente nella possibilità di ottenere il premio in denaro o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva, ovviamente, entro i limiti previsti dalle normativa. Le predette somme agevolate potranno essere sostituite da uno o più servizi esenti da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Dai premi di risultato al welfare aziendale
Sono esenti da imposta sostitutiva, se utilizzati in sostituzione dei premi di risultato:
- i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza, rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini fiscali) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali richiamate);
- i contributi di assistenza sanitaria;
- il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a 2.065,83 euro dal reddito da lavoro dipendente.
Sitografia
www.inps.it

