Con la risposta n. 344 del 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, nei casi di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta iscritte in ragione del riallineamento dei valori civili e fiscali ex art. 110 del DL 104/2020, l’errato calcolo dell’imposta sostitutiva sulle stesse, può essere corretto tramite una dichiarazione integrativa.
Affrancamento delle riserve: analisi del caso
Il caso, spunto di riflessione per l’Istituto, trattava di una società che aveva esercitato l’opzione ex art. 110 comma 3 del DL 104/2020 per l’affrancamento della riserva vincolata a seguito del riallineamento dei valori civili e fiscali, con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 10%.
Affrancamento delle riserve, il calcolo errato
Con l’obiettivo di perfezionare l’opzione di affrancamento e, di liquidare la relativa imposta sostitutiva, la società contribuente aveva compilato l’apposita sezione del modello dichiarativo relativo al 2020, esponendo la riserva da affrancare per un ammontare al lordo dell’imposta sostitutiva del 3% versata sui valori riallineati.
Tuttavia, così facendo si cadeva nell’errata determinazione della base imponibile. Da qui l’errato calcolo, in eccesso, della relativa imposta sostitutiva del 10% da versare sulla riserva affrancata.
Tra i diversi interpreti prevale la Cassazione
Tra i vari orientamenti interpretativi tutt’altro che unanimi, quello che ha prevalso ed è quindi stato recepito dall’Agenzia delle Entrate, è quello della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che l’imposta sostitutiva del 10% dovuta per l’affrancamento della riserva da riallineamento, deve essere calcolata assumendo come base imponibile l’importo della riserva stessa al netto dell’imposta sostitutiva del 3%.
Per cui la regola
Ai fini dell’affrancamento, la riserva di riallineamento, così come la riserva di rivalutazione, concorre a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero al netto dell’imposta sostitutiva versata.
La dichiarazione integrativa
L’errato calcolo dell’imposta sostitutiva in oggetto, può essere corretto presentando una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta interessato, indicando il minore importo netto della riserva da affrancare, senza che ciò comporti la modifica o la revoca dell’opzione esercitata.
Efficacia
La dichiarazione integrativa è pienamente efficace, quindi produce effetti, nei confronti del Fisco, essendo volta alla correzione di un errore.
Riduzione delle rate residue
La presentazione della dichiarazione integrativa comporta, per la scadenza 2023, la riduzione:
- della terza rate residua;
- ultima rata residua.
L’ammontare di tali rate sarà ridotto delle eccedenze di versamento, tenendo conto dell’importo corretto per effetto della dichiarazione in questione.
AE sulla revoca parziale
A conclusione, si ricorda il provvedimento AE n. 370046/2022 il quale, in materia di revoca parziale del regime di affrancamento, prevede che i soggetti che abbiano versato parzialmente le imposte sostitutive, riducano, in parti uguali, i versamenti delle rate ancora dovute in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.
Sitografia

