Con una nuova Faq, pubblicata il 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sul rilascio del c.d. visto di conformità “ora per allora” relativo ai bonus edilizi.
Ci troviamo, nel campo dei bonus fiscali che nascono a seguito di spese sostenute per interventi di ristrutturazione fatti sugli immobili (superbonus, ecobonus ordinario, bonus recupero patrimonio edilizio, bonus facciate, bonus barriere architettoniche 75%).
Visto di conformità “ora per allora”: Come deve essere rilasciato e a chi va trasmesso?
Sono due domande a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta aggiornando, le Faq sul tema.
Il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
Il visto di conformità nei bonus edilizi diversi dal 110%
Anche se a partire dal 17 febbraio 2023, è stato sancito lo stop alle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito nei bonus edilizi, prevedendo delle deroghe, la disciplina del visto di conformità resta invariata. Quindi, nel caso si scelgano lo sconto in fattura o la cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale.
Visto di conformità: quando non è necessario
Il visto non è necessario:
- se i bonus casa diversi dal 110% siano goduti nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione redditi;
- nel caso in cui, pur optando per sconto o cessione, si tratti di spese riferite a lavori in edilizia libera o, ad interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Fa eccezione il bonus facciate dove il visto per questi lavori è necessario.
Le regole nel superbonus
Nel campo del superbonus, invece, le regole in gioco cambiano. Infatti, la normativa prevede che per godere del 110% sia necessario acquisire il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (commercialista, consulente del lavoro e, così via).
Visto sì, visto no
Il visto è necessario:
- nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito;
- nel caso della detrazione in dichiarazione.
Il visto, invece, non è necessario solo nel caso in cui il superbonus sia goduto nella forma della detrazione in dichiarazione presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, attraverso:
- la dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi);
- il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Visto di conformità “ora per allora”, per farla in breve
Il visto di conformità in questione, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni (prime cessioni del credito o sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione, già avvenuto, ma ha lo scopo di limitare la responsabilità del cessionario, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria.
AE, i chiarimenti nero su bianco
L’Agenzia delle Entrate, quindi, specifica come sia necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista. Inoltre, nel documento che attesta il rilascio del visto (sottoscritto dal professionista incaricato), devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.
Per quanto riguarda il rilascio del visto di conformità “ora per allora” inoltre, l’Agenzia delle Entrare chiarisce che la forma è libera e che tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione quali:
- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto.
L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.
Sitografia

