Con la circolare n. 52 del 7.6.2023, l’INPS dà istruzioni sulle modalità di compilazione del quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” che, i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, devono seguire, soprattutto, per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2022.
Artigiani, commercianti e Gestione separata, nel dettaglio
Nella circolare in questione, l’Istituto si sofferma:
- sulle modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta;
- sull’esposizione dell’eventuale esonero contributivo spettante;
- sulle modalità di compensazione degli eventuali crediti.
I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi, devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quadro RR
Nel modello di dichiarazione è presente il quadro RR, che deve essere compilato:
- dagli iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
- dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione iscritti alla Gestione separata.
Artigiani e commercianti
Artigiani e commercianti, nonché i soci con una propria assicurazione, hanno il compito di versare i contributi previdenziali per se stessi e per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.
Soci a responsabilità limitata
Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre che dal reddito d’impresa dichiarato, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. che corrisponde alla quota di partecipazione agli utili, cioè alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Gestione separata
Le aliquote attese per il 2023, riguardanti i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e non pensionati, sono:
- aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti: 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
- aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità ISCRO pari allo 0,51%.
Contributi rateizzati
Per commercianti e artigiani, la rateizzazione potrà riguardare solamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi, dei contributi dovuti sul minimale predetto, anche se risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2023-PF”.
Per i liberi professionisti, la rateizzazione può essere effettuata:
- sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2022;
- sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2023.
La prima rata va versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito e le altre rate, invece, alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2023-PF”. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30.11.2023.
Compensazione del credito
La compensazione del credito con modello F24, si realizzerà esclusivamente tramite somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2022.
Sitografia
www.dottrinalavoro.it

