Con il pronto ordini n. 26 del 29.5.2023, il CNDCEC ha chiarito le perplessità riguardanti i servizi accessori che possono essere forniti dalle STP all’interno dell’attività esercitata.
STP, il quesito nel dettaglio
Nel quesito oggetto d’interesse, si domandava al CNDCEC di esprimersi circa la sussistenza di eventuali incompatibilità legate alla possibilità che una STP, iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale, svolgesse anche l’attività di commercializzazione di software, sia propri che di terzi, in funzione strumentale ai servizi di consulenza e assistenza tecnica prestati in materia di tutela dei dati personali e di risk management.
Secondo l’Ordine territoriale che ha posto il quesito:
- l’attività di consulenza in questione, rientra nella più ampia attività di consulenza professionale che i commercialisti possano svolgere;
- l’attività commerciale di software, che consiste nel fornire i c.d. servizi innovativi, sarebbe strumentale ed accessoria allo svolgimento dell’attività professionale, avendo, infatti, un’incidenza economica pari al massimo al 2% del fatturato annuo della STP;
- non presenta profili di incompatibilità ex art. 4 del Dlgs 139/2005.
STP, riferimenti normativi
Secondo l’art. 4 comma 1, lett. c), del Dlgs 139/2005, l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell’attività d’impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, o ausiliarie delle precedenti.
STP, il parere del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale sottolinea che:
- la società può svolgere in via non prevalente attività di ingegnere, oltre a quella di commercialista (attività individuata come prevalente);
- la società può anche esercitare attività tecniche meramente strumentali o complementari all’attività professionale, nonché fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio;
- la STP può compiere operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari se ed in quanto finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.
CNDCEC, precisazioni
Il CNDCEC, richiamando le previsioni della legge n. 183/2011, ha precisato che l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, ad eccezione delle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o, della fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o, facilitano, l’esercizio dell’attività professionale.
Conclusioni
Quanto sopra detto, richiede la necessità di verificare che la STP non si riduca a una vera e propria società di servizi che offre sul mercato prodotti complessi per la cui realizzazione si renda necessario acquisire anche prestazioni professionali dei soci e/o di terzi.
Tali prodotti, infatti, considerati nel loro insieme, non possono coincidere con il tipico ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della STP, comportando, in tal modo, l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale (ex articolo 2238 c.c.).
Sitografia

