Con il messaggio n. 2178 del 12.6.2023, l’INPS comunica che con la mensilità di luglio 2023 è in arrivo l’erogazione della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del DL n. 81 del 2.7.2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.8.2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11.12.2016, n. 232.
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
Quattordicesima 2023, nello specifico
L’Istituto illustra l’articolazione delle fasce di reddito dei pensionati che riceveranno la somma aggiuntiva alla pensione.
Dal 2017, il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio ai pensionati con almeno 64 anni, spetta sino ai redditi pari a due volte il trattamento minimo INPS in importi differenti, da 336 a 655 euro, a seconda della contribuzione sulla base della quale è stata liquidata la pensione.
Considerato che, il trattamento minimo per il 2023 è risultato pari a 563,74 euro al mese, il beneficio è erogato ai pensionati che non abbiano superato un reddito personale (escluso quello del coniuge) di 14.657,24€ annui.
Quattordicesima 2023: ammessi e non ammessi al beneficio
Il beneficio spetta solo su pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’Inps anche se in regime di cumulo assicurativo con altri enti previdenziali. Sono esclusi pertanto:
- gli invalidi civili;
- i titolari di assegni sociali;
- i titolari di trattamenti non pensionistici di accompagnamento alla pensione come ape sociale, ape volontario, indennità per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, assegni straordinari di solidarietà, isopensione, indennità mensile nel contratto di espansione;
- i pensionati a carico delle casse professionali come la cassa forense e inarcassa.
Pensionati INPGI
Dal 1° luglio 2022, in ragione dell’assorbimento della previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, la somma aggiuntiva spetta anche ai pensionati INPGI anche se la pensione abbia avuto decorrenza anteriore al 1° luglio 2022. In tal caso, la somma aggiuntiva spetta nella misura di sei dodicesimi della quattordicesima 2022 spettante, cioè per le mensilità da luglio a dicembre 2022.
Pagamento d’ufficio
Il pagamento, verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni Inps congiuntamente al rateo di pensione di luglio o di dicembre per coloro che perfezionano il requisito anagrafico (cioè i 64 anni) successivamente al 31 luglio (1° luglio per le gestioni pubbliche) o per coloro divenuti titolari della pensione nel corso di quest’anno.
Per quanto riguarda le concessioni, si ricorda che:
- nel caso di prima concessione, vengono valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023;
- nel caso di concessione successiva alla prima, si valutano i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 e i redditi diversi da quelli oggetto di comunicazione al Casellario centrale, conseguiti nel 2022 (o degli anni precedenti fino al 2019 in caso di assenza di informazione).
L’importo è erogato in via provvisoria e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2022 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2023.
In caso l’importo risulti non dovuto l’ente ne chiedere la restituzione.
Presentazione della domanda
Qualora la somma aggiuntiva alla pensione non venga riconosciuta d’ufficio a determinate categorie di persone che però ritengono di avere il diritto di riceverla, è prevista la possibilità per le stesse, di inviare un’apposita domanda online, denominata “Ricostituzione reddituale per quattordicesima“, tramite accesso all’area riservata sul sito internet dell’Istituto ed autenticazione tramite:
- SPID (Sistema pubblico Identità Digitale) almeno di livello 2;
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Sitografia

