Con il pronto ordini n. 56 del 9.6.2023, il CNDCEC puntualizza che, in conseguenza della c.d. riforma Cartabia (DLgs. 150/2022), nei procedimenti disciplinari la sentenza di patteggiamento, essendo paragonabile a una pronuncia di condanna solamente in ambito penale, risulta inefficace.
Riforma Cartabia e accertamento dei fatti contestati
In base all’art. 25 comma 1 lett. b) del DLgs. 150/2022, in caso di sentenza di patteggiamento irrevocabile, l’organo disciplinare non può più considerare accertati i fatti che costituiscono l’illecito penale per il quale è stata inflitta la condanna, neanche quando risulti che tali fatti siano gli stessi contestati nella fase di apertura del procedimento disciplinare. Pertanto, si dovrà effettuare un autonomo accertamento dei fatti contestati.
Riforma Cartabia, in particolare la normativa
La normativa in questione, stabilisce che la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
Obiettivo
L’obiettivo è quello di ridurre, fino a neutralizzarli, gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento: infatti prima l’inefficacia si estendeva ai soli giudizi civili ed amministrativi mentre ora, si estende anche a quelli disciplinari e ricomprende espressamente anche quelli tributari e contabili.
Riforma Cartabia: come ricavare gli elementi istruttori?
Considerando che al momento non risulta alcun orientamento giurisprudenziale dal quale possano ricavarsi regole operative attendibili, si deduce che l’organo disciplinare potrà estrapolare gli elementi istruttori necessari dagli atti del processo penale condotto.
Nuova disciplina, ma non a favore
In conclusione, più che una norma penale di favore, la nuova disciplina è da considerarsi solo come una norma che riguarda gli effetti non penali di sentenze penali. Se ne deduce che:
- non ha efficacia retroattiva;
- non incide sui provvedimenti disciplinari adottati prima della sua entrata in vigore, che quindi sono irrevocabili e non possono essere annullati in autotutela.
Sitografia

