Anche per il 2023 l’INPS assicura, quale sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai suoi sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730; provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni. A tale fine, nella scheda servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” del sito internet, l’Istituto ha pubblicato il consueto manuale d’uso per i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati, aggiornato all’anno in corso. Requisiti e tempistiche sono trattati nel messaggio n. 2207/2023.
Assistenza fiscale 730/4: servizi al cittadino
Attraverso la scheda è possibile consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta (i codici di diniego sono: codice CP, conguaglio non possibile parziale; codice CT, conguaglio non possibile totale; il nuovo codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero).
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, in linea generale, è fissato al 30 settembre 2023, ma per il 2023 la scadenza è posticipata al 2 ottobre 2023.
Ad ogni buon conto, la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve concludersi entro novembre.
Non sarà possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, se la risultanza contabile viene ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno.
Assistenza a chi?
L’Istituto può prestare assistenza fiscale solo se nell’anno di presentazione del modello 730 sussiste un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante, antecedente al 1° aprile 2023.
I modelli 730/4 vengono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione 730, che i sostituti d’imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante (es.: retribuzioni dei lavoratori dipendenti; trattamenti pensionistici).
Le risultanze contabili del 730/4 possono essere gestite solo quando, nel 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (es.: pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI).
Sitografia
www.inps.it

