In tema di Superbonus, un errore sostanziale (per il quale è necessario un intervento di correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato, perché sorto da una Comunicazione in seguito annullata) – sempre che non incida sull’an e sul quantum del credito oggetto della Comunicazione di opzione – nella fattura e nella Comunicazione stessa all’Agenzia delle Entrate, comporta la medesima sanzione applicata per il caso di utilizzo di credito non spettante, disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero prima dell’invio della comunicazione corretta. Non, invece, la sanzione prevista per il caso di utilizzo di credito inesistente, disposta dall’articolo 13, comma 5, del sopraccitato D.Lgs.
Errore e sanzione, si distingue il credito non spettante da quello inesistente
E’ netta la distinzione che la norma – dlgs n. 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo, che ha introdotto all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, una definizione normativa di credito inesistente da cui, a contrario, far derivare la definizione di credito non spettante e uno specifico regime sanzionatorio – fa tra credito non spettante e credito inesistente. Ne deriva che, allo stato, si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli.
La sanzione di cui si parla è, tuttavia, ravvedibile e sanabile (fino al 30 settembre 2023, anche con ravvedimento speciale).
Così le Entrate nella risposta n. 348/2023, dove viene oltretutto precisato che l’annullamento della Comunicazione viziata è possibile anche se il relativo credito (vale a dire il credito oggetto della comunicazione), è stato accettato dal fornitore o dal cessionario e già utilizzato in compensazione.
Annullata la Comunicazione originaria, il credito viene “rigenerato” mediante presentazione di una nuova Comunicazione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

