L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito, da ieri, 15 giugno, la bozza di circolare con i chiarimenti sulla nuova disciplina di tassazione delle cripto-attività introdotta dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, legge 197/2022).
Cripto-attività e scopo delle nuove regole
Tramite la consultazione pubblica, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare i contributi trasmessi ed eventualmente recepirli nella versione definitiva della circolare. I contributi vanno inviati alla casella di posta elettronica:
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.
Cripto-attività, gli interessati
Fino al 30 giugno, gli interessati potranno inviare le proprie osservazioni, proposte di modifica o integrazioni, attenendosi però alla seguente procedura:
- indicazione della tematica;
- indicazione del paragrafo della circolare;
- esposizione dell’osservazione;
- esposizione del contributo e delle relative finalità.
Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti.
Quadro normativo
Nella bozza di circolare in questione, viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla legge n. 197/2022 e le nuove regole applicabili dall’1.1.2023 in riferimento alle plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Cripto-attività, la definizione
Il legislatore, alla lettera c-sexies), comma 1, articolo 67, del Tuir, introduce una nuova categoria di redditi diversi in cui le cripto-attività vengono definite come una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.
Nel campo di applicazione della norma, rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile:
- alla detenzione;
- rimborso;
- trasferimento di valori e diritti, mediante la tecnologia distribuita.
Operazioni inerenti cripto-attività
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni riguardanti cripto-attività sono imponibili in capo a:
- persone fisiche, a condizione che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;
- enti non commerciali, qualora l’operazione da cui deriva il reddito non sia effettuata nell’esercizio di impresa commerciale;
- società semplici ed equiparate;
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
Soggetti già in possesso di cripto-attività
In conseguenza della modifica fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti già in possesso di cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023, di ristabilire il costo o il valore di acquisto delle stesse, a patto che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30.9.2023, anziché entro il 30 giugno.
Altre opportunità
La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo su attività precedenti, per i contribuenti che:
- hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività;
- non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse.
Quest’ultimi, potranno regolarizzare la propria posizione presentando:
- un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione;
- nel caso in cui le cripto‑attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo;
- a titolo di sanzioni e interessi, l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore.
Disciplina ad hoc
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. Questa è stata fissata nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, nonché dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
La circolare termina con un glossario che definisce i termini utilizzati.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

