E’ del 14 giugno scorso il “comunicato legge” del Ministero dell’Economia e delle Finanze che annunciava una prossima disposizione di legge che avrebbe prorogato i versamenti in scadenza al 30 giugno 2023 per i soggetti ISA.
Tra i professionisti del Fisco, i tributaristi manifestano soddisfazione per l’intenzione del ministero. Si tratta dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi, che slitteranno al 20 luglio senza maggiorazioni; 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento.
La notizia giungeva a breve distanza dalla nota INT del 5 giugno scorso, ove veniva evidenziata la necessità di una proroga al 20 luglio p.v. per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Indirizzata a Maurizio Leo, egli avrà certamente compreso le motivazioni valide e concrete della richiesta avanzatagli.
Il Presidente Alemanno ha ringraziato a nome della categoria tanto il Ministero quanto il Vice Ministro Prof. Leo, che ha condiviso la richiesta dandone una pressoché immediata comunicazione.
Proroga efficace se tempestiva: bene il comunicato legge
D’altro canto, la tempestività era la chiave segnalata dai professionisti dell’INT ai fini dell’efficacia di questa proroga dichiarativa. Dato per tempo, il comunicato rende ora possibile “organizzare con minore tensione gli adempimenti legati alla campagna dichiarativa”.
Non solo soggetti ISA
Nel testo, il Ministero non omette l’indicazione sostanziale che lo slittamento temporale varrà anche per chi indica clausole di non applicabilità e per i contribuenti nei regimi minori, specificandone la validità per le somme derivanti dalle dichiarazioni.
Il Presidente Alemanno chiude con l’auspicio “che nel provvedimento legislativo si farà riferimento, certamente a tutti i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi” come indicato nel comunicato, ma includendo anche pagamenti collegati come scadenza ma non necessariamente risultanti dalla dichiarazione, come l’esazione annuale del diritto delle CCIAA. Ciò per evitare dubbi e polemiche sulla legittimità del rinvio anche per questa tipologia di pagamenti.”
Sitografia

