Per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022, due sono le uscite pubbliche dell’Amministrazione finanziaria portatrici, tra l’altro, di novità nel settore.
Visto di conformità
Sul visto di conformità vengono recepite le modifiche normative introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022. In particolare, con riferimento alla conservazione della documentazione concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. Per le spese sanitarie, occorre tenere da parte i singoli documenti (quali scontrini e fatture), che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato; è stato, pure, modificato il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
Di più: il contribuente che intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi, e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione, può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato, diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Trattamento integrativo
Dal 1° gennaio 2022, il trattamento integrativo è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo non superi 15mila euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda. A verifica avvenuta, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200 euro (determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda).
Erogazioni liberali a favore degli Ets
Il Codice del Terzo settore subordina la spettanza delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali, tra l’altro, all’iscrizione degli enti del Terzo settore (Ets) destinatari nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, la circolare in commento precisa che:
- per le Associazioni promozione sociale (Aps) e per le Organizzazioni di volontariato (Odv) già iscritte nei vecchi registri che transitano nel Runts permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili/deducibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel Runts)
- per le Aps e per le Odv già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal Runts, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili/deducibili
- per gli enti diversi dalle Odv e dalle Aps già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili/deducibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel Runts.
Le agevolazioni si applicano anche, in via transitoria, alle erogazioni liberali in favore delle Onlus iscritte nell’apposita Anagrafe.
Erogazioni liberali in denaro a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
I due documenti di prassi precisano che agli effetti dell’individuazione dei soggetti “riconosciuti a fini sportivi” fino al 30 agosto 2022, occorre fare riferimento al riconoscimento del Coni. Dal 31 agosto 2022 occorre, invece, fare riferimento all’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente contenuto non è esaustivo degli argomenti trattati nelle due circolari.
Sitografia

