Si ha più tempo per beneficiare del regime opzionale a favore degli “impatriati”.
Il versamento dell’importo necessario a perfezionare l’adesione può, infatti, essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Entro lo stesso termine, i dipendenti devono presentare al proprio datore una richiesta scritta di applicazione di proroga dell’agevolazione, indicando gli estremi del versamento. I lavoratori autonomi, viceversa, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
Della proroga temporale possono usufruire anche cittadini iscritti all’Aire e i cittadini dell’Unione europea, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che, al 3 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime.
Quali impatriati?
Ambito soggettivo di destinazione dell’ampliamento sono gli “impatriati” trasferiti nel 2018 che hanno aderito al regime per il periodo 2018-2022, e i docenti e ricercatori rientrati nel 2019, che hanno applicato lo sconto fiscale dal 2019 al 2022.
Il presupposto sono la presenza di figli minorenni o l’acquisto di un’abitazione nel territorio. In sintesi, la percentuale è del:
- 10% per i lavoratori con un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure divenuti proprietari dell’immobile entro 18 mesi dal versamento;
- 5% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure divenuti proprietari dell’immobile entro 18 mesi dalla dal versamento.
Per usufruire della percentuale più bassa occorrono entrambe le condizioni: tre figli a carico e l’acquisto di un’abitazione.
Gli “impatriati” versano l’imposta sostitutiva con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo “1860” o “1861”; se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia nell’anno precedente.
Ricercatori e docenti, invece, dovranno indicare nel modello F24 Elide i codici tributo “1880” se la percentuale dovuta è del 10%, “1881” se la percentuale è pari al 5% del reddito.
Attenzione, l’omesso o insufficiente versamento non è sanabile in alcun modo e l’opportunità è definitivamente persa.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

