In data 28 aprile 2023, ANASTE, CIU – Unionquadri, SNALV Confsal, CONFSAL, CSE, CSE Sanità e CSE Fulscam hanno redatto e firmato il verbale integrativo del testo del CCNL 2020/2022. La Parti hanno, infatti, avvertito la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al testo del contratto, correggendo eventualmente alcuni istituti contrattuali.
Apprendistato. La disciplina sostituita
La prima grande correzione apportata alla disciplina riguarda la gestione dell’apprendistato, in particolar modo il suo trattamento economico. E’ stato, infatti, sancito che le retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato consisterà nell’applicazione delle seguenti aliquote alla retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire:
Contratti di durata fino a 2 anni (livelli da 1 a 5):
- 90% dal 1° al 6° mese;
- 95% dal 7° mese.
Contratti di durata fino a 32 mesi (livelli da 6 a 10):
- 90% dal 1° al 28° mese;
- 95% dal 29° mese.
Trattamento economico di malattia
Anche in questo caso, l’articolo relativo al trattamento economico della malattia è completamente sostituito. Viene precisato che, per i primi 3 giorni di malattia, ovvero il periodo di carenza e fino a 4 eventi morbosi annui, il datore di lavoro corrisponde un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera ma solo per alcune ipotesi, quali per esempio il ricovero ospedaliero, day-hospital, emodialisi e la presenza di patologie particolarmente gravi come quelle oncologiche.
In mancanza delle ipotesi suddette, il trattamento di primi 3 giorni di malattia seguirà quanto già affermato nel testo definitivo.
Una tantum, Indennità di vacanza contrattuale: importi scaglionati secondo annualità
A differenza dell’importo secco di 300 €, erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale, il verbale integrativo in oggetto ha specificato che per le assunzioni decorrenti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, gli importi verranno erogati in rapporto agli anni in cui si è prestata attività lavorativa secondo i seguenti scaglioni:
- 300 € per le assunzioni avvenute nel corso del 2020;
- 200 € per le assunzioni avvenute nel corso del 2021;
- 100 € per le assunzioni avvenute nel corso del 2022.
Tali importi sono corrisposti in 15 rate mensili, da gennaio 2023 e fino a febbraio 2024.
Minimi e indennità. Cosa cambia con il verbale integrativo
Per ciò che concerne i minimi retributivi, la Parti hanno aggiunto che per il personale già assunto alla data di sottoscrizione del contratto, gli incrementi retributivi si applicano alla retribuzione di fatto già percepita al 31/12/2022.
Viene, infine, ampliata la platea di coloro cui spetta la cosiddetta indennità professionale infermieri. L’importo rimane inalterato (155 € mensili per 12 mensilità) ma riguarda non più solo il personale inquadrato al 6° livello ma tutti coloro che possiedono una qualifica o ricoprano la mansione di infermiere.
Verbale integrativo 28/04/2023
Sitografia
Melania Baroncini

