Indicazioni di dettaglio con natura operativa riguardano l’esonero per le assunzioni, ad opera di datori di lavoro del settore privato (ivi compresi quelli del settore agricolo), di lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e l’esonero per le assunzioni, sempre ad opera di tutti i datori del settore privato, di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Con la circolare n. 58/2023, l’Inps precisa che i due esoneri mutuano parte della disciplina che li riguarda da quella dettata dalla legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto:
– uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età o
– il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.
Nel dettaglio. L’ambito soggettivo dell’esonero riconosciuto
In definitiva, l’esonero spetta:
– per le assunzioni a tempo determinato;
– per le assunzioni a tempo indeterminato;
– per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
– per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato;
– in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
Spettano poi anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Esclusioni
In virtù della specialità della disciplina, invece, gli incentivi non spettano per: i rapporti di lavoro intermittente; le prestazioni di lavoro occasionale; i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico (in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta).
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, la circolare chiarisce che gli incentivi: in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi; in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, l’Inps torna a specificare che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Misura dell’incentivo
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.
Condizioni
Il diritto alla fruizione dei due esoneri è subordinato alle seguenti condizioni generali: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; da ultimo, applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
La presente sintesi non è esaustiva delle indicazioni fornite nella circolare, della quale la Redazione invita alla lettura integrale.
Sitografia
www.inps.it

