L’esonero per l’assunzione – ad opera di tutti i datori di lavoro privati (ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo) – di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, deciso dalla legge di Bilancio per il 2023, viene esteso proseguendo sulla linea indicata dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio per il 2021, in relazione alle assunzioni effettuate nel secondo semestre dell’anno 2022, e porta ora con sé necessarie indicazioni operative dell’INPS.
Esonero. Al 100% per assunzioni e trasformazioni a indeterminato nel biennio 2021-2022
E’ un esonero contributivo corrispondente al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Riguarda soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Così previsto, esso è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi (quarantotto se l’evento incentivato viene realizzato in una regione del Mezzogiorno). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Esonero esteso. Al 100% per assunzioni e trasformazioni a indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023
Quanto sopra premesso, per effetto del rinvio operato alla disposizione del 2020 con operatività dal 2021, l’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio per il 2023, non solo estende l’esonero ivi disciplinato alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma prevede altresì che il limite massimo di importo concedibile venga innalzato a 8.000 euro annui.
Con decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità degli esoneri contributivi in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Con ciò, l’Inps ha ora esigenza di fornire le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo esteso al 2023.
Una specifica. Per due diverse fattispecie – mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato; assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione – trova applicazione il solo disposto di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018, per la cui specifica disciplina l’Istituto rinvia a quanto già previsto con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018.
Viceversa, l’esonero in commento spetta:
– in caso di part-time;
– ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Per le specifiche di dettaglio, la Redazione rimanda alla lettura integrale della circolare n. 57 del 22 giugno 2023.
Sitografia
www.inps.it

