Con risoluzione n. 31/E del 22 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate immette il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella Zona Franca Urbana (ZFU) istituita nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Si tratta del codice tributo:
– Z166 – ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con contemporanea risoluzione n. 32/E, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i codici tributo per il versamento, sempre tramite modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR. La legge di Bilancio 2023 considera tali redditi realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
La quaterna. Tre codici per la sostitutiva
I codici sono:
– 1721 – Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione comunicata all’intermediario – art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
– 1722 – Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione esercitata dal contribuente in dichiarazione – art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Inoltre, in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita, i redditi dati dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti purché, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall’impresa di assicurazione a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. Per consentirne il versamento, tramite modello F24, viene istituito il codice tributo:
– 1726 – Imposta sostitutiva sui redditi di capitale compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – art. 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

