La serie generale n. 147 della Gazzetta Ufficiale ospita il Dm 26 giugno 2023, con il quale il viceministro Mef Maurizio Leo, regola le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nella Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri (art. 1, commi da 87 a 95).
Dm corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica
Nella relazione illustrativa al decreto leggiamo che l’opzione per l’imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l’entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma il principio di favore consiste nel superare le difficoltà connesse alla verifica della provenienza degli utili. Perciò, il contribuente che decide di avvalersene assoggetta a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata. Egli deve mantenere traccia, nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera (delibere o atti di distribuzione, etc.), delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.
In estrema sintesi, la disciplina consente di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti al 1° gennaio 2023 e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando che agisca l’imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia come da articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Tuir.
Tale possibilità è riconosciuta:
- ai partecipanti residenti: imprese individuali e società di persone, escluse le società semplici (soggetti Irpef ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d’impresa (soggetti Ires);
- ai partecipanti non residenti (coloro che, seppur non residenti in Italia, esercitano un’attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione).
Il contribuente ha discrezionalità nella scelta dell’ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva: può decidere sia quale partecipata estera considerare (ciascuna da indicare autonomamente), sia l’importo di utili e riserve di utili da computare ai fini dell’imposta sostitutiva da versare.
L’esercizio dell’opzione deve avvenire indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. E’ efficace dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Dm 26 giugno. Determinazione e modalità di versamento dell’imposta sostitutiva
Il decreto stabilisce come determinare e come versare l’imposta sostitutiva per la quale è prevista una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l’opzione:
- in misura pari al 9% per i soggetti Ires;
- in misura pari al 30% per i soggetti Irpef.
Determinazione dell’imposta
L’imposta sostitutiva è determinata su un ammontare di utili e riserve di utili in valuta estera convertita secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, in base al cambio rilevato nel giorno antecedente quello di efficacia dell’opzione.
Modalità
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022: 30 giugno, senza possibilità di compensazione. L’omesso o carente versamento non fa venire meno l’efficacia dell’opzione ma comporta si applichino le ordinarie regole in materia di accertamento, riscossione, contenzioso, sanzioni previste per le imposte sui redditi.
A seguito dell’esercizio dell’opzione, gli utili e le riserve di utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile del soggetto partecipante che ha esercitato l’opzione, residente o localizzato in Italia. L’esclusione riguarda unicamente le imposte sul reddito e non si estende all’Irap.
Il vantaggio correlato al pagamento dell’imposta sostitutiva è circoscritto agli utili e alle riserve di utili affrancati percepiti dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
E’ del 26 giugno 2023 anche la risoluzione delle Entrate che fissa i codici tributo ad hoc per versare la sostitutiva.
Sitografia
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