Con la circolare n. 16 l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. Questa possibilità viene estesa, per il 2023, anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Affrancamento
E’ altresì possibile, quest’anno, considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai Rami I e V, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% (“affrancamento”).
Indicazioni di dettaglio circa l’ambito soggettivo
I contribuenti interessati sono, in linea generale:
– persone fisiche;
– società semplici;
– società ed associazioni;
– enti non commerciali (per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa);
– soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Entro il 15 novembre 2023 il contribuente deve versare l’imposta sostitutiva del 16%.
È possibile considerare “affrancati” i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di OICR pagando un’imposta sostitutiva del 14%.
In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023.
Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, è possibile considerarli “affrancati” i pagando un’imposta sostitutiva del 14%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato dall’impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.
Partecipazioni quotate
E’ novità dell’anno in corso anche la possibilità di rideterminare il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In tali casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà perciò necessario presentare una perizia giurata di stima.
Questo contributo non è esaustivo dell’intero documento di prassi.
Sitografia

