Tra due giorni (30 giugno 2023) scadrà il termine entro cui presentare le domande di “rottamazione” delle cartelle. Le richieste possono essere trasmesse solo per via telematica (su www.agenziaentrateriscossione.gov.it).
Hanno, viceversa, più tempo per la definizione agevolata i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali, indicati nel dl “alluvioni”. Il nuovo termine è il 30 settembre 2023.
Due giorni allo scadere del termine. Come presentare la domanda?
La domanda di definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, utilizzando l’apposito servizio disponibile:
– in area pubblica (senza necessità di pin e password) o
– in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini
della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Cosa prevede la definizione agevolata fissata per il 2023?
La definizione agevolata – conosciuta come “Rottamazione quater” ed introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) – si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pur se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se si è in regola con i pagamenti. Chi vi aderisce potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Per i debiti relativi a multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa stabilisce che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Cosa non rientra nella misura agevolativa?
Nell’ambito applicativo della definizione agevolata non rientrano i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Corresponsione anche a rate
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione ovvero dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre e 30 novembre 2023.
Sitografia

