Assume ora ufficialità la bozza della circolare n. 18/E, in pubblica consultazione fino al 27 giugno. L’Agenzia vi fa il punto sull’agevolazione fiscale che è stata introdotta dall’ articolo 1, commi 55, 56, 57 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), nota come “flat tax incrementale“. La norma prevede, per il 2023, l’applicazione di un’imposta (ad aliquota fissa del 15%), sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni che non aderiscono, nel corrente anno, al regime forfetario.
La circolare del 28 giugno 2023 precisa l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, specificando che i soggetti che vi accedono sono:
- le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
Rientrano nel regime, limitatamente al titolare, sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria. Ed inoltre, il beneficio fiscale si applica anche agli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
I redditi esclusi dal beneficio della Flat tax incrementale
Restano fuori dal vantaggio:
a. i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”, nonché i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria. In riferimento ad entrambi i redditi, la circolare chiarisce che non rilevano né i valori positivi né i valori negativi dei redditi imputati al socio in ragione del principio di trasparenza fiscale. L’Agenzia ha inoltre precisato, in merito, che la partecipazione in una società di persone o di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa, purché risulti indicata nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale
b. i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.
In riferimento all’ambito oggettivo di applicazione, la base imponibile incrementale è così determinata:
- differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente (per impresa familiare e azienda coniugale, l’incremento di reddito va calcolato considerando l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito da essa conseguito nel triennio precedente);
- applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica la “flat-tax incrementale” del 15 per cento.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito, escludendo la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” dalla base imponibile Irpef.
Specifica: i contribuenti devono aver esercitato le attività di cui trattasi per almeno un intero periodo d’imposta nell’ambito del triennio 2020-2022.
Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere effettuato:
- ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
- confrontando tale dato con il reddito degli altri anni considerati nel triennio.
Sono ammessi al beneficio anche i contribuenti che, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, abbiano aderito al regime forfetario o al regime “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

