Sono online due Faq che forniscono chiarimenti sulla sospensione dei termini dei versamenti tributari in favore di contribuenti residenti o aventi sede nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio scorso. Le risposte ai dubbi riguardano anche le situazioni di contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità.
Viene pure pubblicata una Faq sugli effetti della proroga di versamento per tutti i contribuenti che si avvalgono del “ravvedimento speciale”.
Eventi alluvionali di maggio, tre nuove Faq
Nel dettaglio:
1. sospensione dei termini per i versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che avevano residenza o sede (legale o operativa) in quei territori: i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Se il contribuente decide di mantenere i versamenti rateali:
• ove titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023); gli importi versati ratealmente non devono perciò essere maggiorati degli interessi;
• se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023; solo per quest’ultima, qualora il contribuente non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.
Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata;
2. comunicazione di irregolarità: i termini di versamento relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori”, sospesi per i soggetti di cui sopra, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dalla norma rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche dalla sospensione “estiva” (sono sospesi, dal 1º agosto al 4 settembre, i termini di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici e a seguito dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata). La sospensione “estiva” si riferisce unicamente al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.
Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, si fa presente che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.
Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione;
3. effetti della proroga per i contribuenti che si avvalgono del ravvedimento speciale: con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. I termini di legge sono stati in tal modo rimodulati:
- posticipando (dal 31 marzo 2023) al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
- rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
- stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (in questo senso, dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).
I termini di versamento innanzi richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.
Infine, l’articolo 19 del dl n. 34/2023 é entrato in vigore il 31 marzo, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive, con la conseguenza che anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata.
Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

