Dai requisiti anagrafici a quelli reddituali e temporali. In un documento di prassi – la risoluzione n. 38/2023 – l’Agenzia fornisce precisazioni:
– sul regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati, previsto per i redditi prodotti in discipline riconosciute dal Coni;
– sulle modalità di esercizio dell’opzione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Ucraina-bis (articolo 12-quater del Dl n. 21/2022).
Lavoratori sportivi impatriati. I requisiti per la fruizione del beneficio
Ai fini dell’applicazione del regime speciale è necessario che:
a) i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, a pena di decadenza dal beneficio;
b) l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione, che consiste nella riduzione al 50 per cento dei redditi del lavoratore sportivo che concorrono alla formazione del reddito complessivo, si applica per un quinquennio, decorrente da quello del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni da legge previste, il lavoratore sportivo potrà continuare a beneficiare del regime per un ulteriore quinquennio.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

