Il c.d. “decreto Lavoro” contiene, tra le altre, una misura in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta, in via specifica, dell’articolo 30 che, intervenendo a gestire situazioni di particolare difficoltà aziendale, prevede la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocato nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro, che potrà così utilizzare per più tempo l’ammortizzatore.
Tanto premesso, con il messaggio numero 2512 del 4 luglio 2023, l’Inps illustra i contenuti della disposizione introdotta dal predetto articolo di legge, fornendo le istruzioni per la corretta gestione del conseguente trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. Destinatari e finalità del trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS)
La previsione normativa declinata dal menzionato articolo si rivolge alle aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro.
Il nuovo trattamento si prefigge di salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate; contestualmente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento, nella prospettiva di una definita riconversione dei siti industriali e una ripresa dell’attività lavorativa.
2. Durata, caratteristiche e regolamentazione dell’intervento che regala più tempo
Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi.
L’impianto delineato dall’articolo 30 del decreto-legge n. 48/2023 prevede che il trattamento straordinario di integrazione ivi previsto venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, compreso quello stabilito dal comma 4 del citato articolo 22 in forza del quale, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda.
Sitografia
www.inps.it

