“La recente nota del Ministero del Made in Italy sembra aver recepito le istanze del Consiglio nazionale e perviene a delineare in modo condivisibile l’assetto dei controlli delle cooperative Srl”, afferma Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti.
Dopo aver precisato che nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico) e che nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale il Ministero chiarisce, infatti, che diversa è la fattispecie (peculiare) dei controlli attribuiti al sindaco – monocratico o in forma collegiale – rispetto a quelli affidati al revisore “dal momento che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.
Cooperative Srl, distinzione definitiva dei ruoli
Il collegio sindacale o il sindaco unico, secondo la nota del Ministero 5 luglio 2023, in quanto organo della società: partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; è incaricato di effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; è obbligato alla tenuta del Libro; deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, l’organo di controllo deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Diversamente, il revisore legale (cui compete la revisione legale dei conti): non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione; effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente; è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro. La relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.
Sitografia

