La legge di Bilancio 2023 interviene a ridurre la durata dei requisiti richiesti per il beneficio del Reddito di Cittadinanza. In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 313) la misura è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità, ma il successivo comma 314 esclude da questa previsione i nuclei familiari al cui interno siano persone:
– con disabilità;
– minorenni o persone con almeno sessant’anni di età.
Qualora la scadenza dei diciotto mesi di fruizione continuativa, calcolata in base all’articolo 3, comma 6, del dl n. 4/2019, intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa intervenuta.
Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei diciotto mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione, venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le sette mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.
Se, dopo la sospensione dell’erogazione della prestazione, questa riprende, il riconoscimento della misura nel 2023 comprenderà le mensilità spettanti per l’anno stesso o per i precedenti non ancora fruite, cui potranno essere aggiunte fino a sette mensilità eventualmente spettanti per il 2023.
Determinazione del vantaggio economico secondo il dispositivo del Bilancio 2023
Ai fini della determinazione del beneficio, nei casi di variazione della condizione occupazionale, il comma 317, lettera a), punto 3), dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 prevede che se stipulati contratti di lavoro stagionale o contratti di lavoro intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell’importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Per i soli due casi ora citati, quindi, dovranno essere comunicati all’INPS i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione intervenga:
a. in fase di presentazione della domanda, o
b. in corso di erogazione della prestazione.
Condizionalità
Atteso che l’erogazione del Reddito di Cittadinanza è subordinata:
– alla dichiarazione – effettuata dai componenti il nucleo familiare maggiorenni – di immediata disponibilità al lavoro;
– all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che preveda attività al servizio della comunità,
di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale,
sono esonerati da tali condizioni i componenti del nucleo familiare titolari di pensione o di età pari o superiore a 65 anni, nonché quelli già occupati, frequentanti un corso di studi, con carichi di cura o con disabilità.
Obblighi formativi
Con riguardo agli obblighi di formazione per i soggetti maggiorenni, la legge di Bilancio 2023 (comma 315), impone, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’inserimento in un corso di formazione o riqualificazione professionale per un periodo di sei mesi, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
Le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro l’elenco dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza al programma assegnato; l’Agenzia medesima mette a disposizione dell’INPS tale elenco ai fini dell’adozione dei provvedimenti di decadenza del beneficio.
Dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (cfr. articolo 1, comma 316, della legge di Bilancio 2023).
Pertanto, in fase di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza dovranno essere indicati i soggetti del nucleo che, non avendo adempiuto all’obbligo di istruzione, non siano ancora iscritti o non frequentino un percorso di istruzione degli adulti di primo livello. Se, in tali ipotesi, emerge che uno o più beneficiari non hanno adempiuto a tale obbligo, il beneficio, relativamente alla quota di costoro, non verrà erogato fintanto che l’obbligo non è rispettato. In particolare, l’importo del beneficio non erogato è proporzionato in misura corrispondente al singolo soggetto rispetto a cui l’obbligo non è rispettato, sia che si tratti del richiedente sia che si tratti di altro componente del nucleo familiare. Se la mancanza del requisito è verificata in corso di erogazione della prestazione, per uno o più componenti del nucleo, l’importo della stessa verrà ridotto per la quota riferita al soggetto o ai soggetti interessati, sia nel caso in cui si tratti del richiedente sia nel caso di altro componente del nucleo.
Ogni variazione relativa ai componenti tenuti al completamento dell’obbligo scolastico dovrà essere comunicata mediante modello “Rdc/PdcCom esteso” entro 30 giorni dall’intervenuta variazione.
Sanzioni
La legge di Bilancio 2023 è ulteriormente intervenuta sulla materia delle sanzioni, stabilendo che la decadenza dal Reddito di Cittadinanza interviene dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (l’offerta è considerata congrua se rispetta coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione).
Sitografia
www.inps.it

