In virtù delle previsioni di cui ai commi 313 e 314 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, come sostituiti dai commi 5 e 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, che dispongono la fruizione della misura del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre 2023, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza, disciplinata dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Ne consegue che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, come individuata dal novellato comma 313, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
Presentazione della domanda di Assegno unico universale
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, come individuati al novellato comma 314, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell’importo del Reddito di cittadinanza, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.
Sitografia
www.inps.gov.it

