L'introduzione di un salario minimo legale rischia di oscurare la Contrattazione collettiva e mettere in crisi le aziende
Da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro proviene, stavolta, un’analisi dei livelli minimi retributivi che interessa i 63 CCNL più rappresentativi.
Lapidari i tecnici del Lavoro: il salario minimo non è la soluzione alle basse retribuzioni e allo sfruttamento. Piuttosto, si punti sulla contrattazione collettiva che, per come si muove l’aria al momento, rischia d’essere oscurata.
E’ una sintesi estrema delle valutazioni contenute, nero su bianco, nel nuovo approfondimento della categoria appena ufficializzato. Rubricato: “Salario minimo in Italia: elementi per una valutazione”, l’elaborato basa la tesi su dati Inps e Cnel per inserirsi, vuole la professione, nel dibattito politico sull’introduzione di un minimo retributivo legale come da direttiva unionale 2022/2041, circa la quale una precisazione viene fatta: non prescrive ai Paesi membri di introdurre un salario minimo per legge; privilegia, anzi, proprio il criterio della contrattazione collettiva.
Dei 63 CCNL selezionati tra i più rappresentativi, la Fondazione individua per ognuno il minimo retributivo previsto in relazione al livello di inquadramento più basso comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a), come pure la quota di TFR, che rappresenta una retribuzione differita.
I numeri
Cosa ne risulta? Beh, che oltre la metà dei CCNL analizzati supera la soglia dei 9 euro (parametro minimo superato anche togliendo dal computo salariale gli scatti di anzianità e le indennità contrattuali fisse e continuative; elemento, questo, frutto dell’attività della contrattazione collettiva, che ha correttamente svolto il proprio ruolo di mediazione sociale lavoristica, ponendosi come lo strumento migliore per garantire la gradualità nell’aumento delle retribuzioni minime).
Come viene superata la soglia? Così: 39 CCNL sono al di sopra, 22 al di sotto (dei quali ultimi 18 sono compresi tra gli 8 euro e gli 8,9). Dei 22, ben 4 (nel dettaglio: industria delle calzature, settore privato dell’industria armatoriale, industria del vetro e delle lampade, operai agricoli e florovivaisti) sono tra i 7 e i 7,9 euro*.
Il caso precipuo della Vigilanza Privata
Il CCNL Vigilanza Privata, non compreso però in elenco, è anche inferiore.
Introdurre un salario minimo per risolvere il gap? Giammai
A fronte della necessità di un adeguamento delle retribuzioni, emerge come l’introduzione di un salario minimo legale non costituisca la soluzione, ma possa comportare, viceversa, controindicazioni.
Vale a dire? Prima tra tutte la marginalizzazione del ruolo della contrattazione collettiva, in Italia largamente usata per garantire al lavoratore le giuste tutele idonee al suo specifico impiego. Seconda, l’azione semplicistica che ne potrebbe risultare rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale (economico e normativo) del lavoratore stesso, ben più elevata del salario minimo tabellare. Terza ed ultima, la estrema limitazione che deriva dal non riguardare anche i collaboratori domestici, i più provati dal faticare a raggiungere una retribuzione dignitosa.
Attenzione al costo del lavoro!
Di più, la previsione farebbe innalzare il costo del lavoro a carico delle aziende con effetto trascinamento su tutti i livelli retributivi più alti del minimo, con il rischio di un effetto “immersione” in quei settori incapaci di assorbire l’incremento retributivo previsto.
A chi l’incarico? Il ruolo delle parti sociali
È alle parti sociali, quindi, che il Documento attribuisce la capacità di sviluppare in modo completo le azioni più coerenti per la fissazione del salario, per la difesa della dignità dei lavoratori.
Concludendo. Non Legge ma CCNL per stabilire un minimo
Fatto sta che per la Fondazione un innalzamento repentino, introdotto per legge, rischierebbe di mettere in crisi le aziende. Per i contratti al di sotto dei 9 euro orari, la soluzione suggerita è di prevedere che retribuzione e trattamento normativo contrattuale dovuto non siano complessivamente inferiori a quelli previsti dai CCNL comparativamente più rappresentativi; oppure, in assenza di questi, di fare riferimento ai parametri retributivi e normativi contenuti nel CCNL maggiormente affini.
Sitografia
Alessia Lupoi
Alessia Mirabella
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*ndr. In due casi – relativi al lavoro in somministrazione – i CCNL applicano i minimi retributivi delle società utilizzatrici. Pertanto, non sono stati inseriti nell’analisi oggetto del presente contributo

