L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità. Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio quali:
– edilizia civile e stradale;
– comparto estrattivo;
– settore agricolo e della manutenzione del verde;
– comparto marittimo e balneare.
Altri fattori da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore sono:
– gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
– le mansioni;
– le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
– l’ubicazione del luogo di lavoro;
– la dimensione aziendale;
– le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
Come noto, anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi (ex art. 28, d.lgs. n. 81/2008), che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Datore: possibile la richiesta di CIGO in presenza di stress termico
Resta ferma – precisa l’INL nella nota n. 5056/2023 – la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.
Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre
dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
È infine importante tenere conto del fatto che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l’introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha promosso la Campagna “Ambienti di lavoro sicuri e sani” 2023/257, con lo scopo di sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

