Inps (circolare n. 67/2023) fornisce indicazioni di dettaglio in ordine all’ambito di applicazione del dl n. 61/2023 che, per gli eventi alluvionali che hanno interessato alcuni territori italiani dal 1° maggio 2023, dichiara sospesi gli adempimenti e i versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Quali adempimenti e versamenti contributivi sono sospesi?
L’articolo 1, comma 2, del citato decreto prevede per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nell’Allegato 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Le disposizioni sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023). Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza nel predetto periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
E’, pure, ricompreso nella sospensione il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.
Ancora: anche gli adempimenti relativi alla quota a carico dei lavoratori sono sospesi, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.
Conformemente a quanto indicato dall’Istituto nel 2007, la sospensione contributiva in oggetto si applica, altresì, alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Da ultimo, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
Contributi sospesi per chi?
In applicazione delle disposizioni del citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, la sospensione, valevole fino al 31 agosto 2023, è riferita, come più sopra accennato, ai soggetti che avevano – al 1° maggio 2023 – la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.
In particolare: i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione in esame è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte in quei territori.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in trattazione.
La sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
Adempimenti e versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Entro la medesima data, andranno effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Nelle fattispecie in argomento non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Sitografia
www.inps.it

