Il Direttore generale della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – tornando sulla questione della elevata temperatura – dà indicazioni sulle modalità di valutazione delle richieste di integrazione salariale per “eventi meteo”. In un messaggio del 20 luglio 2023 (n. 2729), riassume l’iter che porta al riconoscimento del trattamento.
Il messaggio. Trattamento riconosciuto anche se la temperatura viene percepita elevata
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro se le temperature superano i 35° centigradi. Ma va ricordato che anche temperature inferiori possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Nel messaggio la valutazione della temperatura
La valutazione della temperatura deve, ad esempio, tenere conto anche del grado di umidità atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Parimenti, rappresentano elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale:
– la tipologia di lavorazione in atto;
– le modalità con le quali la stessa viene svolta.
Dalla valutazione di queste caratteristiche può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale.
Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
La medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
Il trattamento può essere, altresì, riconosciuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
Ne proviene che se le sospensioni/riduzioni sono disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.
Concludendo, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge n. 234/2021, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Tuttavia, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.
Sitografia
www.inps.gov.it

