Inail – circolare 33/2023 – interviene sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
La sospensione riguarda:
– i datori di lavoro privati;
– i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
operanti – alla data del 1° maggio 2023 – nei territori di cui all’allegato 1 del dl n. 61/2023 (Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì- Cesena, cui è stata in seguito aggiunta Rimini).
La sospensione e la ripresa dei versamenti
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi numero di riferimento “999269”.Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.
Sitografia
www.inail.it

